Lo Statuto

Statuto della Sesta Opera San Fedele

ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA O.N.L.U.S.

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
IN DATA 12 FEBBRAIO 2010
Registrato Alla Agenzia Delle Entrate Ufficio Di Milano Il 16 Febbraio 2010
N° 3251, Serie 1T

 

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE, SEDE, ATTIVITA’

1 Costituzione

1.1 E’ costituita l’Associazione “Sesta Opera San Fedele, Associazione di Volontariato per l’assistenza penitenziaria e post penitenziaria”, di seguito denominata “Associazione”.

1.2 L’Associazione, già emanazione della “Comunità di vita cristiana Mater Ecclesiaedi Milano”, e prima ancora della Congregazione Mariana Professionisti di Milano, ha come riferimento la spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola e riceve assistenza spirituale da un padre gesuita, incaricato dal superiore della comunità dei gesuiti di S. Fedele in Milano.

1.3 L’Associazione è apolitica e apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
1.4 La durata dell’Associazione è illimitata.

1.5 L’Associazione:
(i) è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente;
(ii) è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività;
(iii) si ispira a criteri di democraticità.

2 Sede

2.1 La sede legale dell’Associazione è in Milano, piazza San Fedele n° 4.

2.2 Il Comitato di Presidenza di cui al successivo articolo 12 può trasferire la sede nella stessa città o in altra città, nonché istituire sedi secondarie o distaccate, sezioni, uffici periferici anche in altre città nella Regione Lombardia, senza necessità di una apposita deliberazione dell’Assemblea dei soci.

3 Scopi e attività

3.1 L’Associazione ha lo scopo di prestare assistenza morale e materiale ai carcerati e alle loro famiglie, promuovendone la dignità e attivandosi per la rimozione delle cause di emarginazione e per facilitarne il reinserimento nella società.

3.2 A tal fine, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:
(i) visitare i detenuti, compresi quelli in detenzione domiciliare o sottoposti ad altre forme di limitazione della libertà, fornendo anche vestiario e generi di prima necessità indispensabili per la salvaguardia della dignità personale;
(ii) prestare assistenza ai detenuti a fine pena;
(iii) prestare assistenza alle famiglie dei carcerati anche al fine di favorire le relazioni con il congiunto detenuto;
(iv) assistere i detenuti e le loro famiglie nei rapporti con le Istituzioni pubbliche al fine di consentire loro di usufruire di tutte le forme di assistenza previste dalla normativa vigente;
(v) promuovere iniziative di lavoro in carcere e fuori dallo stesso;
(vi) gestire case di accoglienza per ospitare ex detenuti a fine pena, allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale nonché per ospitare detenuti in “permesso premio”, per consentire loro di usufruire di questa opportunità e per favorire l’incontro con i congiunti;
(vii) promuovere e sviluppare studi e ricerche, pubblici dibattiti, attività editoriali ed eventi culturali volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi connessi con il mondo carcerario e con le finalità dell’Associazione; 
(viii) promuovere iniziative volte a favorire l’aggiornamento della normativa vigente in materia con particolare riguardo alle pene alternative, alla detenzione ed al reinserimento sociale degli ex detenuti;
(ix) concorrere, organizzando mostre ed eventi, alla costruzione di una maggior sensibilità ed attenzione dell’opinione pubblica, finalizzata alla rimozione dei pregiudizi e dei comportamenti ostili nei confronti delle problematiche connesse con il mondo carcerario;
(x) organizzare periodicamente corsi di formazione specifici per “Assistenti volontari penitenziari”, nonché promuovere incontri e seminari di aggiornamento e di informazione rivolti a tutte le persone interessate alle problematiche della detenzione;
(xi) partecipare a convegni, congressi, seminari e incontri in genere, nei quali si dibattono le tematiche in argomento, anche al fine di presentare le peculiarità del modo di operare dell’Associazione.

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi e delle proprie finalità l’Associazione può promuovere, aderire a federazioni o ad altri organismi dei quali condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici o privati.

3.4 L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

TITOLO SECONDO: SOCI

4 Ammissione a Soci

4.1 Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni che, condividendone gli ideali, gli scopi e i valori, intendono sostenere e/o prestare la propria opera per il conseguimento degli stessi (i “Soci”).

4.2 Coloro che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda di ammissione scritta al Comitato di Presidenza completa dei propri dati e recapiti e incontrare preliminarmente il Presidente dell’Associazione o un suo delegato.

4.3 Il Comitato di Presidenza delibera sull’ammissione di nuovi soci a suo insindacabile giudizio. L’eventuale mancata accettazione deve essere comunicata in forma scritta all’interessato.

4.4 L’appartenenza all’Associazione comporta l’impegno a:
(i) osservare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti emanati dall’Associazione, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione;
(ii) partecipare attivamente alla vita associativa; e
(iii) versare annualmente la quota sociale.

4.5 Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

4.6 Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

5 Tipologie di Soci

5.1 I Soci si distinguono in:
(i) Ordinari;
(ii) Operatori;
(iii) Benemeriti.

5.2 I Soci Ordinari condividono i valori, gli ideali e le finalità dell’Associazione, partecipano attivamente alla vita associativa e versano annualmente la quota sociale.

5.3 I Soci Operatori, oltre a quanto previsto per i Soci Ordinari, svolgono attività di volontariato in qualità di “Assistenti volontari penitenziari” in una o più delle iniziative dell’Associazione, ivi comprese quelle inerenti al suo funzionamento. Ove richiesto, essi devono essere provvisti delle autorizzazioni ministeriali di rito. Per essi soli è prevista una specifica copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

5.4 I Soci Benemeriti sono nominati, previo loro assenso, con deliberazione del Comitato di Presidenza in considerazione dei meriti acquisiti in ambito penitenziario, del sostegno morale e materiale dato all’Associazione, nonché per aver svolto per svariati anni l’encomiabile attività di Socio Operatore.

5.5 Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, giustificate e autorizzate.

6 Simpatizzanti

6.1 Possono collaborare con i Soci Operatori singoli volontari “simpatizzanti” che vengono di volta in volta individuati ed autorizzati dal Comitato di Presidenza, verificata la sussistenza di particolari opportunità e necessità.

6.2 Data la loro peculiarità essi non beneficiano di alcuna copertura assicurativa e non sono tenuti al versamento della quota sociale.

7 Decadenza

7.1 La qualifica di Socio si perde, per i seguenti motivi:
(i) decesso;
(ii) dimissioni volontarie;
(iii) mancato versamento della quota associativa per un anno, limitatamente ai Soci Ordinari e ai Soci Operatori;
(iv) comportamento contrastante con le finalità individuate nel presente statuto e con gli interessi dell’Associazione;
(v) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione; e/o
(vi) danni morali e/o materiali arrecati all’Associazione.

7.2 Ogni Socio può presentare le sue dimissioni volontarie in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; tali dimissioni volontarie avranno decorrenza dalla scadenza dell’anno in corso e resta fermo l’obbligo di pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

7.3 Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 7, la perdita della qualifica di Socio viene deliberata dal Comitato di Presidenza nel rispetto del principio del contraddittorio. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Presidente dell’Associazione da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Su di esso decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

7.4 I Soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

8 Responsabilità dei Soci

8.1 I Soci Operatori rispondono a titolo personale dei comportamenti che dovessero arrecare danni a persone e/o cose, operando in modo difforme da quanto previsto dal presente statuto e/o dai regolamenti in vigore.

8.2 I Soci non rispondono con il loro patrimonio per le obbligazioni assunte dall’Associazione.

9 Quote sociali

L’ammontare della quota sociale è determinato dal Comitato di Presidenza e resta invariato sino a diversa decisione del Comitato di Presidenza.

TITOLO TERZO: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10 Organi dell’Associazione

10.1 Gli organi dell’Associazione sono:
(i) l’Assemblea dei Soci;
(ii) il Comitato di Presidenza;
(iii) il Presidente dell’Associazione.

10.2 Tutte le cariche dell’Associazione sono elettive.

10.3 Tutte le cariche dell’Associazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Comitato di Presidenza.

10.4 Le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere confermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono comunque allo scadere del triennio medesimo.

11 Assemblea dei Soci

11.1 L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono composte dai Soci Ordinari, dai Soci Operatori e dai Soci Benemeriti.

11.2 I Soci Ordinari e i Soci Operatori possono esercitare il diritto di voto solo qualora abbiano versato la quota sociale dell’anno in corso.

11.3 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio munito di delega scritta. Un Socio non può ricevere più di due deleghe. Possono partecipare all’Assemblea i simpatizzanti e altre persone invitate dal Comitato di Presidenza.

11.4 Le Assemblee vengono convocate dal Presidente dell’Associazione, su conforme decisione del Comitato di Presidenza, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per esaminare e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

11.5 L’Assemblea può essere convocata, ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, da:
(i) lo stesso Presidente, su conforme decisione del Comitato di Presidenza; 
(ii) almeno tre membri del Comitato di Presidenza; o
(iii) un decimo dei Soci.

11.6 Nei casi previsti ai paragrafi 11(ii) e 11(iii) che precedono, la convocazione deve aver luogo non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

11.7 L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio dell’Associazione.

11.8 L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato di Presidenza nominato dai presenti.

11.9 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione all’indirizzo (anche di posta elettronica) risultante dal Libro Soci, dalla domanda di ammissione o da altro documento sottoscritto dal Socio e fatto pervenire al Presidente o al Comitato di Presidenza. L’avviso di convocazione dovrà indicare:
(i) il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima convocazione; 
(ii) il luogo, il giorno e l’ora dell’eventuale seconda convocazione nell’ipotesi in cui l’Assemblea in prima convocazione vada deserta; e
(iii) l’elencazione degli argomenti all’ordine del giorno.

11.10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza, in proprio o per delega, di un quinto degli stessi, salvo che per le modifiche statutarie, per le quali anche in seconda convocazione l’Assemblea si intende validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

11.12 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci devono essere assunte dalla maggioranza dei Soci presenti, salvo per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

11.13 L’Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; è pertanto necessario che:
(i) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
(iv) siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

11.14 L’Assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’Associazione e in particolare:
(i) approva:
(a) il bilancio consuntivo e preventivo;
(b) la relazione del Presidente sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente – la c.d. Relazione Morale;
(c) eventuali regolamenti e/o loro variazioni;
(d) nomina i componenti del Comitato di Presidenza, singolarmente individuati; 
(ii) definisce le strategie e le priorità dell’Associazione.

11.15 I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal segretario nominato dal Presidente e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea.

11.16 Le decisioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, ivi inclusi anche quelli dissenzienti o assenti.

12 Comitato di Presidenza

12.1 Il Comitato di Presidenza:
(i) è costituito da un numero di membri compreso tra tre e undici; e
(ii) rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato di Presidenza esclusivamente i Soci.

12.2 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato di Presidenza venisse a mancare, per dimissioni o per altre cause, lo stesso Comitato provvederà alla nomina del sostituto che dovrà essere confermata o cambiata dalla prima Assemblea dei Soci.

12.3 Al Comitato di Presidenza partecipano con voto consultivo i responsabili delle principali attività dell’Associazione. Alle riunioni possono essere invitati anche esperti o altri, senza diritto di voto.

12.4 Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell’Associazione almeno sei volte l’anno, mediante avviso scritto o tramite posta elettronica inviato cinque giorni prima della data della riunione e in casi di urgenza due giorni prima della data della riunione all’indirizzo indicato dai membri del Comitato. Il Comitato deve essere convocato anche quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti con le medesime modalità.

12.5 Il Comitato di Presidenza è regolarmente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e può deliberare a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.6 Le riunioni del Comitato di Presidenza si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti (i) possa essere identificato da tutti gli altri e (ii) sia in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione del Comitato di Presidenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

12.7 Al Comitato di Presidenza competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti all’Assemblea dei Soci o al Presidente dell’Associazione. In particolare:
(i) determina il programma di lavoro sulla base delle strategie e priorità approvate dall’Assemblea e autorizzando le relative spese; 
(ii) sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;
(iii) esamina entro il 15 novembre la situazione contabile dell’Associazione per assumere gli appositi provvedimenti;
(iv) fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione;
(v) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
(vi) definisce le mansioni e i poteri – anche di spesa – del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere ed eventualmente degli altri membri del Comitato di Presidenza;
(vii) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
(viii) delibera in merito al venir meno della qualità di Socio;
(ix) redige i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea; e
(x) assume dipendenti o stipula i contratti di collaborazione necessari alla gestione dell’Associazione, altrimenti non assicurata dai Soci aderenti.

12.8 Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione. Il segretario redige il verbale delle riunioni del Comitato di Presidenza sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

13 Presidente dell’Associazione, Vice-Presidente e Tesoriere

13.1 Al Presidente dell’Associazione compete in particolare:
(i) la firma, la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e la rappresentanza processuale;
(ii) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte dall’Associazione – la Relazione Morale – che deve essere in seguito approvata dalla Assemblea;
(iii) presiedere l’Assemblea dei Soci e il Comitato di Presidenza;
(iv) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza;
(v) effettuare incassi ed accettazioni di donazioni, sovvenzioni e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone eventualmente liberatorie e quietanze;
(vi) vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.

13.2 In caso di oggettiva necessità e urgenza, il Presidente dell’Associazione può adottare provvedimenti di competenza del Comitato di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso. Qualora il Comitato di Presidenza, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente dell’Associazione.

13.3 In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

13.4 Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell’Associazione nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, anche avvalendosi dell’attività di consulenti esterni.

14 Dipendenti e collaboratori

14.1 L’Associazione può assumere dipendenti esclusivamente nel limite necessario per il suo regolare funzionamento, anche per qualificare e/o specializzare l’attività da essa svolta e può altresì giovarsi dell’opera di professionisti in qualità di collaboratori di lavoro autonomo.

14.2 I rapporti tra l’Associazione, i dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono regolati dalla normativa vigente in materia.

TITOLO QUARTO: PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

15 Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il Patrimonio dell’Associazione può essere costituito da:
(i) beni immobili e mobili;
(ii) azioni, obbligazioni o altri titoli di credito pubblici o privati, depositati presso un Istituto di Credito individuato dal Comitato di Presidenza;
(iii) denaro, depositato presso un Istituto di Credito individuato dal Comitato di Presidenza;
(iv) fondi di garanzia e gestioni patrimoniali.

15.2 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
(i) quote associative;
(ii) contributi da privati e Soci;
(iii) contributi e sovvenzioni dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
(iv) contributi e sovvenzioni di organismi internazionali;
(v) donazioni e lasciti testamentari;
(vi) entrate derivanti da eventuali attività associative, o da attività commerciali e produttive marginali.

15.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente dell’Associazione o di altro componente del Comitato di Presidenza, con le modalità e nei limiti deliberati dallo stesso Comitato di Presidenza.

15.4 Anche nel corso della vita dell’Associazione, i Soci non possono chiedere la divisione delle risorse economiche dell’Associazione.

15.5 Il patrimonio dell’Associazione, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi riserve o capitale non verranno distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

TITOLO QUINTO: ESERCIZIO FINANZIARIO

16 Esercizio finanziario

16.1 Ogni anno devono essere redatti a cura del Comitato di Presidenza i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che li approva.

16.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e per voci analitiche. Lo stesso è composto dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.

16.3 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.4 Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’Associazione.

TITOLO SESTO: NORME FINALI

17 Scioglimento

17.1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione per qualsiasi motivo, l’Assemblea Straordinaria dei Soci nomina – ove necessario – uno o più liquidatori determinandone i poteri.

17.2 Le attività che, estinte le passività, dovessero eventualmente residuare una volta esaurita la liquidazione non potranno essere divise tra i Soci, bensì saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

18 Foro competente

Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

19 Disposizioni Generali

Per tutto quanto in questo statuto non contemplato o diversamente disposto, si applicano le norme del codice civile in tema di associazioni.

Versione scaricabile in formato pdf: Statuto Sesta Opera

 

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